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La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro

28 Marzo 2015 da mastromauro

Dal 21 Aprile 2008, data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, numerose sono state le novità che hanno contribuito a rimodulare e definire con un maggior grado di dettaglio una delle principali misure di prevenzione e protezione dei rischi che il datore di lavoro deve adottare nei confronti dei lavoratori: la formazione.

L’obbligo di formazione dei lavoratori (formazione sicurezza lavoratori Roma) è sancito dal D.Lgs. 81 del 21 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni che all’articolo 37 comma 1 recita:

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Tuttavia il successivo comma lasciava alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’onere di definire, mediante uno specifico Accordo, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (formazione sicurezza sul lavoro Roma).

L’Accordo, raggiunto in data 21 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 8, del 11 gennaio 2012, ricalcando la struttura declinata dal comma 1 dello stesso articolo 37, suddivide l’attività formativa destinata al lavoratore in due differenti momenti:

  • formazione generale;
  • formazione specifica.

La formazione generale la cui durata è fissata in minimo 4 ore è dedicata alla presentazione di concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro quali:

  • concetti di rischio,
  • danno,
  • prevenzione,
  • protezione,
  • organizzazione della prevenzione aziendale,
  • diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
  • organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Tale modulo costituisce credito formativo permanente quindi non dovrà, una volta conseguito l’attestato da parte del lavoratore, né essere aggiornata, né essere ripetuta, poiché affronta tematiche generali indipendenti dallo specifico comparto produttivo.

La formazione specifica prevede contenuti modulati in funzione dello specifico comparto produttivo incentrati principalmente su rischi, danni e relative misure di prevenzione e protezione cui ciascun lavoratore sarà esposto nello svolgimento della propria attività lavorativa.

L’Accordo declina i seguenti possibili contenuti da affrontare in funzione della loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio:

  • Rischi infortuni,
  • Meccanici generali,
  • Elettrici generali,
  • Macchine,
  • Attrezzature,
  • Cadute dall’alto,
  • Rischi da esplosione,
  • Rischi chimici,
  • Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri,
  • Etichettatura,
  • Rischi cancerogeni,
  • Rischi biologici,
  • Rischi fisici,
  • Rumore,
  • Vibrazione,
  • Radiazioni,
  • Microclima e illuminazione,
  • Videoterminali,
  • DPI Organizzazione del lavoro,
  • Ambienti di lavoro,
  • Stress lavoro-correlato,
  • Movimentazione manuale carichi,
  • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
  • Segnaletica,
  • Emergenze,
  • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
  • Procedure esodo e incendi,
  • Procedure organizzative per il primo soccorso,
  • Incidenti e infortuni mancati,
  • Altri Rischi.

La durata della formazione specifica non è uguale per tutti i lavoratori ma è funzione del rischio attribuito al comparto produttivo riconducibile a tre differenti livelli:

  • rischio basso – durata minima della formazione specifica pari a 4 ore;
  • rischio medio – durata minima della formazione specifica pari a 8 ore;
  • rischio elevato – durata minima della formazione specifica pari a 12 ore.

L’attribuzione del livello di rischio è desumibile dal codice ATECO attribuito all’impresa mediante la tabella di correlazione riportata nell’allegato 2 allo stesso Accordo.

A differenza della formazione generale, la formazione specifica non costituisce credito formativo permanente ma dovrà essere:

  • aggiornata ogni 5 anni mediante corso di formazione della durata minima di 6 ore;
  • ripetuta qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore;
  • ripetuta qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda di un differente settore produttivo.

Per ventuali ulteriori chiarimenti su tale argomento è possibile contattare lo Sutio Tecnico Mastromauro in grado di offrire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (sicurezza sul lavoro Roma) e di organizzare corsi di formazione (corso sicurzza lavoratori Roma) ad hoc per tutte le tipologie di azienda.

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