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Anche ai non dev’essere liquidato il danno non patrimoniale per la morte del nipote

25 Giugno 2017 da dagata

Anche ai non dev’essere liquidato il danno non patrimoniale per la morte del nipote. Il danno si presume fino a prova contraria perchè gli ascendenti ripongono particolari aspettative nella nascita del nipote. Va liquidato con le tabelle di Milano

La scomparsa di un congiunto è sempre un evento devastante e che non può non comportare sofferenze anche in capo ai nonni che possono essere risarcite economicamente dal responsabile. A prendere atto di questa imprescindibile conseguenza del dolore rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è anche la Corte di appello di Firenze (giudice relatore Carla Santese) che con la sentenza 779/17, che ha evidenziato come anche i nonni abbiano diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte della neonata in assenza di elementi contrari ed anche in presenza di una domanda che viene eccepita da controparte quale “generica”. Per i giudici della seconda sezione civile della corte toscana, può infatti ritenersi provata per presunzioni la sofferenza degli ascendenti per la scomparsa della bambina di due mesi dovuta alla responsabilità dei medici e della struttura sanitaria: la comune esperienza ci dice che i nonni vivono con particolare desiderio la nascita di un erede, riponendo l’aspettativa di instaurarvi una relazione affettiva privilegiata. Nella fattispecie, è stato accolto uno dei motivi di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che non aveva riconosciuto il diritto al danno non patrimoniale dei nonni sul rilievo che la domanda fosse generica e mancasse la prova sulla concreta incidenza della perdita nella loro vita, dopo che alcuni sanitari erano stati condannati per omicidio colposo dopo la morte della neonata in seguito a un intervento chirurgico. Per i giudici di secondo grado, al contrario, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al decesso di cui al combinato disposto degli articoli 185 comma 2 c.p. e 2059 c.c. ben può ritenersi provato secondo le presunzioni di cui all’articolo 2727 Cc: «può ritenersi comunemente noto». Rileva la corte, che «sono proprio i nonni» oltre che i genitori ad attendere «con apprensione» la nascita di un nipote con cui instaurare un rapporto affettivo «estremamente gratificante per entrambi». E nel considerare la sofferenza dei nonni materni, ad esempio, non si può ignorare che la mamma della bimba è ormai avanti con l’età e non potrà più affrontare una gravidanza. Il risarcimento accordato è però stabilito nell’importo minimo della forbice offerta dalle tabelle del tribunale di Milano rispetto al pregiudizio non patrimoniale patito dal nonno per la morte del nipote: la sofferenza è tanto maggiore quanto più lungo risulta il rapporto affettivo, mentre nel caso in questione la bimba è morta solo due mesi dopo la nascita, rimanendo ricoverata fino al decesso.

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