Cerca:
comunicati-stampa.biz
 Login | RSS |

Comunicati stampa

Ogni giorno tutte le informazioni aggiornate dal Web. Richiedi gratuitamente la pubblicazione del tuo comunicato.
Ti trovi su: Home » Weblog » Varie » Blog article: Autovelox: multa annullabile in presenza di cartello stradale privo di una corretta informazione all’automobilista | Comunicati stampa

Autovelox: multa annullabile in presenza di cartello stradale privo di una corretta informazione all’automobilista

19 Novembre 2015 da dagata

Autovelox: multa annullabile in presenza di cartello stradale privo di una corretta informazione all’automobilista

 

Nel caso di contestazione differita della multa, cioè senza la presenza di una pattuglia che possa fermare nell’immediatezza l’automobilista, non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l’accertamento era in regola e la postazione fissa dell’autovelox fosse segnalata con idonea segnaletica. L’affermazione contenuta nel verbale, secondo quanto si può leggere nella significativa sentenza n. 1516 del 27 maggio 2015, pubblicata dal Giudice di Pace di Taranto, nella persona del Dott. Martino Giacovelli, nel caso di contestazione differita della multa (cioè senza la presenza di una pattuglia che possa fermare nell’immediatezza l’automobilista) il cartello con la scritta: ” attenzione velocità controllata con dispositivo elettronico” non è sufficiente per dare una corretta informazione all’automobilista”; in queste ipotesi andrebbe aggiunta un’altra frase e più precisamente : ” con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di….” Il Giudice di Pace ricorda che la pubblica amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica in cui deve indicare :” il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento( cioè che avviene con l’uso di meccanismi automatici) e deve indicare anche i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo del traffico.” Nel verbale ricevuto dall’automobilista non vi era alcuna indicazione in tale senso, così come previsto dall’art. 4 comma 1 della legge 168 del 2002.In poche parole significa che la postazione del rilevamento deve essere preceduta da tutta una serie di cartellonistica necessaria per evitare il c.d. “effetto sorpresa,”cioè se l’automobilista non è correttamente informato, prima di giungere alle postazioni di rilevamento elettronico, può ad esempio frenare improvvisamente,davanti alle apparecchiature elettroniche, mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione. Per il Giudice di Pace, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le affermazioni dei vigili sulla corretta informazione della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da idonea segnaletica stradale. In definitiva la pubblica amministrazione è tenuta ad apporre una segnaletica che abbia una funzione educativa nei confronti dell’automobilista questo perché su strade di grandi dimensioni,come una strada a quattro corsie, un unico segnale con ridotte dimensioni e’ assolutamente inadeguato per dare una corretta informazione all’automobilista.

Inserito in Varie | Nessun Commento »

Lascia un commento

Nota bene: I commenti saranno soggetti a moderazione.