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Diritti, uguaglianza tra figli legittimi, figli naturali e figli adottivi

1 Novembre 2012 da dagata

Diritti, uguaglianza tra figli legittimi, figli naturali e figli adottivi. Entro la fine dell’anno nel nuovo diritto di famiglia in Italia nessuna differenza

Manca poco, pochissimo alla fine di questa legislatura che non verrà ricordata nella nostra storia come un momento qualificante per la valorizzazione e l’amplificazione della sfera normativa dei diritti civili.
Ma il parlamento potrebbe smentirsi entro dicembre mettendo la parola fine su quella che come “Sportello dei Diritti”, riteniamo retaggio di una cultura feudale ossia la mancata parificazione sul piano giuridico del concetto di “figlio”.
Il disegno di legge in questione è in corso di discussione da circa tre anni nelle aule parlamentari e dovrebbe raccogliere, almeno per ciò che sinora è stato l’iter, il sostegno di tutte le forze politiche attualmente presenti.
Il nocciolo intorno cui si basa la nuova normativa è quello che “i figli sono figli e basta”. Senza alcuna distinzione che attualmente permane a partire dal codice civile, tra “figli legittimi”, “figli naturali” e “figli adottivi”.
Seppur modificata nel tempo questa parte della disciplina del diritto di famiglia, sono rimaste ancora delle diversità legislative tra un figlio che nasce fuori del matrimonio, meno tutelato, da quello nato in costanza di matrimonio.
All’interno della nuova legge assume particolare rilevanza il concetto di “parentela” che “è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuto al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”.
Il legislatore non sta facendo altro che prendere atto che la società è mutata radicalmente comprendendo forme assai variegate e che l’unico modo per superare disuguaglianze che non hanno più ragion d’essere è quello del riconoscimento in capo ad ogni figlio dei medesimi diritti. Per tali ragioni, i figli, nati fuori del matrimonio potranno essere riconosciuti da entrambi i genitori “anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento”. Ma v’è di più: il riconoscimento potrà avvenire anche separatamente, con ciò consentendo la possibilità che l’altro coniuge non effettui il riconoscimento.
Si tratta, quindi, di una piccola rivoluzione del diritto di famiglia che avrà riflessi anche sulle restanti norme. La nuova legge non riguarderà solo il riconoscimento e l’uguaglianza dello status di parentela. Ogni figlio, infatti, ossia anche quelli che con la legislazione vigente venivano identificati come “naturali”, avranno diritto al vincolo di parentela non solo con i genitori, ma anche con tutti gli altri parenti.
Per tali ragioni, un figlio nato al di fuori del matrimonio sarà non solo figlio a pieno titolo giuridico, ma anche fratello (o sorella) anche in questo caso a pieno titolo degli altri figli, come pure sarà nipote, cognato, o qualsiasi altro grado di parentela che hanno i figli nati nel corso del matrimonio con il resto della famiglia. Così come, poiché il figlio entrerà a far parte di tutta la famiglia, anche i genitori del padre e della madre dovranno considerarsi “nonni” in ogni caso.
Tra gli altri effetti delle modifiche in corso d’opera riguarderanno i figli sopravvissuti. In caso di morte dei genitori del figlio minore (prima illegittimo, cioè nato al di fuori del matrimonio), sino ad oggi, questi veniva affidato in adozione. In conseguenza della novella legislativa sarà affidato ai nonni o, in assenza e in alternativa, ad altri parenti.
Ovviamente questi riconoscimenti produrranno effetti anche in tema di successioni. Prima i figli illegittimi non potevano essere considerati eredi se non solo a seguito di testamento. Con la riforma verranno parificati agli altri figli e potranno entrare nella successione dei genitori o di uno dei due, ma anche, se questi sono nel frattempo deceduti, in quella dei nonni e di altri eventuali parenti.
Altra importante conseguenza riguarda l’educazione ed il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o da genitori non sposati, i quali avranno diritto, al pari di quelli nati nel matrimonio, di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Hanno anche diritto a mantenere “rapporti significativi” con i parenti.
Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, occorre un ultimo sforzo da parte del parlamento affinché questa miniriforma una normativa di civiltà, almeno questa, in una legislatura che non ha brillato per il riconoscimento giuridico di situazioni già presenti nella società né tantomeno per avanguardia sociale, sia portata a definitivo compimento per restituire una dignità non solo giuridica ai figli che non sono nati nel matrimonio.

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