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Equitalia condannata anche se ha cancellato in ritardo l’ipoteca illegittima

1 Novembre 2012 da dagata

Equitalia. Non è sufficiente aver cancellato in ritardo l’ipoteca illegittima. L’agente per la riscossione condannata alle spese di lite nei due gradi di giudizio. Due sentenze della CTP e della CTR di Lecce.

Chi sbaglia deve pagare. E non esiste Equitalia che tenga. È questo il nudo e crudo significato di due esemplari sentenze che sono state segnalate a Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, dal tributarista e noto avvocato Maurizio Villani, emesse dalla commissione tributaria provinciale di Lecce e della commissione tributaria regionale di Bari, sezione distaccata di Lecce.
Le due decisioni hanno entrambe condannato Equitalia al pagamento delle spese di lite nei due gradi di giudizio a seguito dell’iscrizione illegittima di ipoteca cancellata, peraltro, tardivamente.
La questione rilevante per i due collegi tributari è che non è sufficiente, che l’Agente per la riscossione abbia comunicato in sede d’udienza di discussione di aver provveduto alla cancellazione dell’ipoteca illegittima, e quindi solo dopo la proposizione del ricorso tributario, causando comunque un danno, che nel caso di specie riguardava l’attività imprenditoriale di un’azienda con sede nel capoluogo salentino.
Tale provvedimento (l’intempestiva iscrizione ipotecaria), infatti, “ha causato un ingiusto danno” – — aveva evidenziato la CTP di Lecce – che aveva impedito “il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale (preclusione all’ottenimento del credito da parte della clientela e delle banche)” Pena: la condanna alle spese processuali.
Non contenta, Equitalia aveva proposto comunque appello alla sentenza ed anche in secondo grado con la decisione le cui motivazioni sono state depositate in cancelleria lo scorso 08 ottobre, è stata confermata in toto la sentenza di primo grado e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

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