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Lavoro e diritti. Ai sensi della legge 104 il dipendente pubblico ha diritto al trasferimento in ogni caso

11 Gennaio 2013 da dagata

Lavoro e diritti. Ai sensi della legge 104 il dipendente pubblico ha diritto al trasferimento anche se non è il solo a poter assistere il familiare disabile
Anche per le forze di polizia, il requisito della continuità ed esclusività stabilito nella 104 risulta essere abrogato. Non è valida la circolare del Dap non aggiornata

Un importante sentenza del Tar del Lazio la numero 10239/12 chiarisce il diritto al trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare ammalato in applicazione della nota legge 104.
Secondo la decisone della sezione prima quater, l’impiegato pubblico deve essere trasferito in una sede di servizio vicina a casa dall’amministrazione anche se non è l’unica persona che può aiutare il familiare disabile. In tal senso, il requisito della continuità ed esclusività assistenziale posto dall’articolo 33 della legge 104/92 deve ritenersi abrogato dall’art. 24, comma 1, lett. b) della legge 183/10.
Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso del dipendente dell’amministrazione penitenziaria contro il “no” al trasferimento richiesto dalla Calabria alla Campania ai sensi della legge 104 del 1992 per poter stare più vicino a un parente che ha gravi problemi di salute.
Per ciò che concerne la competenza del Tar Lazio rileva l’impugnazione della circolare del Dap.
Non vale il rifiuto opposto dall’amministrazione fondato sul mero rilievo dell’inapplicabilità dell’articolo 33 della legge 104/92, in quanto la norma non sarebbe applicabile nei casi in cui la prestazione assistenziale potrebbe essere svolta da altri parenti e affini entro il terzo grado.
È importante precisare rileva Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” che secondo i giudici amministrativi l’applicazione della normativa è valida anche per gli appartenenti ai corpi di polizia, proprio in ragione dell’abrogazione del requisito della continuità ed esclusività assistenziale operata dalla novella introdotta con il citato art. 24, comma 1, lett. b) della legge 183/10 .
La conseguenza è sia l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento, sia della circolare del Dap, nella parte in cui non risulta aggiornata.

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