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Condannato penalmente avvocato che esercita senza essere iscritto all’albo, anche se risulta in possesso dell’abilitazione

11 Febbraio 2014 da dagata

Condannato penalmente avvocato che esercita senza essere iscritto all’albo, anche se risulta in possesso dell’abilitazione. Per la Cassazione Penale per far scattare il carcere per esercizio abusivo della professione è sufficiente curare le pratiche legali e non è necessaria la presenza in udienza. La spendita del titolo costituisce anche “falsa dichiarazione a pubblico ufficiale”. 4 mesi di reclusione a leccese

Dura sentenza per un leccese da parte della Cassazione penale che ha ritenuto colpevole di esercizio abusivo della professione e di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale un avvocato che pur avendo conseguito l’abilitazione esercitava la professione senza essere iscritto all’albo.

Per la Suprema Corte, peraltro, ai fini del perfezionamento del reato non è necessaria la spendita del nome davanti a giudici o altri pubblici ufficiali: l’esercizio abusivo della professione si configura per il solo fatto che il professionista curi pratiche legali per clienti senza comparire in udienza come avvocato.

La sentenza 646/14 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data di ieri 10 gennaio ha, infatti,.confermato la decisione per un professionista, rinviato a giudizio per i reati previsti dagli articoli 348 e 495 del Codice Penale, ossia per aver esercitato la professione legale senza alcuna iscrizione all’albo e per la spendita del nome davanti a giudici e altri pubblici ufficiali.

Nel ricorrere innanzi ai giudici di legittimità, l’imputato aveva sostenuto che, affinché si configuri il reato di esercizio abusivo non è determinante la mancata iscrizione all’albo, ma la mancanza di abilitazione che lui invece aveva conseguito.

Per i giudici di Piazza Cavour, che hanno rigettato il ricorso proposto dal professionista, ai fini della configurazione del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato è sufficiente la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, eserciti l’attività professionale prima di aver ottenuto l’iscrizione all’albo professionale.

Ciò secondo l’interpretazione più recente delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno statuito che: «La norma incriminatrice dell’articolo 348 c.p., che punisce chi abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge».

Neanche il richiamo alla sentenza 199/93 della Corte costituzionale scrimina il reo, non solo perché non è compito della Consulta interpretare le norme di diritto, ma soprattutto perché la ricordata decisione non affermava affatto un principio in contrasto con quello dichiarato dalla Corte di legittimità.

In buona sostanza con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno stabilito che «ciò che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l’integrazione della fattispecie è l’assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l’esercizio della professione, mentre il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione, non rifluiscono – come ritiene il giudice a quo – all’interno della struttura del fatto tipico, ma costituiscono null’altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso».

Infine, anche il motivo di ricorso circa il concorso dei reati di esercizio abusivo e spendita del titolo risulta essere infondato. Gli ermellini rilevano che «l’esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest’ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall’art. 495 Cp e si configura il concorso dei detti reati».

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un precedente significativo che chiarisce ancor più precisamente gli angusti limiti per il pieno esercizio della professione forense; ciò anche a tutela della platea dei clienti e dei cittadini stante l’interesse generale sotteso al delicato compito che spetta ai difensori.

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