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Il “caso Veronica” e la responsabilità nella prescrizione off label

18 Novembre 2014 da Punto Informativo Farmaco

L’Avv. Andrea Castelnuovo fa chiarezza sulla prima sentenza sulla responsabilità nella prescrizione del farmaco off label, il “caso Veronica”.

Il primo caso eclatante, che è anche assurto agli onori delle cronache, è il “caso Veronica” (Cass. pen., sez. IV 30-09-2008 n. 37077).

Una psichiatra veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia per rispondere del reato di lesioni dolose aggravate in danno della minore Veronica consistite in sonnolenza, incubi, emicrania, depressione, eccitabilità ed un episodio di allucinazioni, oltre che nella insorgenza di calcolosi renale, di disturbi oculari e di colecistopatia, per una durata superiore a giorni 40.

La dottoressa aveva prescritto, per la cura dell’obesità, l’assunzione di topiramato, quale terapia sperimentale, in mancanza di adeguata informazione ed espresso consenso del paziente o di chi esercitava la patria potestà, in dosaggi superiori a quelli consenti (200 mg al giorno, dose in seguito raddoppiata), senza seguire il lento incremento della dose raccomandata.

Il Giudice di primo grado ha condannato il medico per il reato di lesioni volontarie aggravate.

Il farmaco è un antiepilettico, utilizzato off label per sfruttarne gli effetti anoressizzanti (off label per indicazione terapeutica), con un dosaggio superiore a quello previsto dalla scheda tecnica (off label posologia).

Nel 2008 la Corte d’appello prima e la corte di cassazione poi hanno confermato l’impianto della sentenza di primo grado, confermando quindi che una prescrizione off label in violazione dei parametri stabiliti dalla legge Di Bella, comporta responsabilità professionale penale civile: non per dolo, tuttavia, come erroneamente ritenuto il giudice di primo grado, ma per colpa.

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