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Trasfusione da sangue infetto. Il Ministero della Salute é responsabile. Il Tribunale di Lecce condanna il Ministero a pagare 160mila euro per ciascuno dei figli.

28 Dicembre 2015 da dagata

Trasfusione da sangue infetto. Il Ministero della Salute é responsabile. Il Tribunale di Lecce condanna il Ministero a pagare 160mila euro per ciascuno dei figli. Prescrizione quinquennale per gli eredi della donna morta a causa della malattia determinata dall’emotrasfusione, per il risarcimento del danno iure hereditatis, prescrizione decennale per il risarcimento iure proprio

 

Con recente sentenza del 2015, la numero 3084/15, il Tribunale di Lecce ribadisce la responsabilità di natura extracontrattuale del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto in una causa proposta dagli eredi, difesi dall’avvocato Angelo Fachechi, di una donna deceduta nel 2003.Nell’affermare ciò il giudice rileva che “… sul Ministero grava un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale .. “ e, conseguentemente “…. L’accertamento dell’omissione di tali attività e l’esistenza di una patologia da virus Hiv o Hbv o Hcv in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, deve indurre a ritenere che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento”.La sentenza ha altresì chiarito che, ai sensi dell’articolo 2947 primo comma del codice civile, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da soggetto trasfuso in vita, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio potendosi in tale ipotesi configurarsi una condotta integrante il reato di omicidio colposo con la conseguenza che la relativa pretesa risarcitoria può essere fatta valere nel termine di 10 anni dalla morte della vittima.Rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione che da sempre tutela anche le vittime delle emotrasfusioni ed i loro parenti, che in applicazione dei principi sopra riportati, il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda risarcitoria iure proprio degli eredi di una donna deceduto a causa dell’HCV (epatite cronica attiva da virus C), contratta a seguito emotrasfusione riconoscendo un maxirisarcimento di €. 160.000,00 per coniuge e ciascun figlio in relazione ad evento letale risalente al 2003.

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