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Bollo auto. Si prescrive in 3 anni e non in 10 anche se non viene impugnata la cartella.

1 Settembre 2017 da dagata

Bollo auto. Si prescrive in 3 anni e non in 10 anche se non viene impugnata la cartella. Per la Cassazione l’inattività del contribuente non incide sull’estinzione anticipata. Bocciato il ricorso di Equitalia

Importante arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di bollo auto. Per la sezione Tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza n. 20503 del 29 agosto 2017, la tanto odiata tassa automobilistica, si prescrive in tre anni anche quando il contribuente non ha impugnato la cartella di pagamento. Per i giudici di legittimità, l’inattività del contribuente non determina la prescrizione ordinaria decennale, ma permane quello breve di tre anni. Nella fattispecie, nel rigettare il ricorso di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, gli ermellini hanno fatto riferimento alla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 che ha stabilito «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Nella vicenda pervenuta all’attenzione dei Giudici di Piazza Caovur, avente a oggetto la riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la decisione della Commissione Tributaria Regionale – impugnata da Equitalia – è conforme al principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la decisione in commento chiarisce definitivamente una vicenda, quale quella da noi ritenuta sempre infondata dell’allungamento della prescrizione dopo la notifica della cartella esattoriale, da tempo oggetto di controversie tra agenti della riscossione e contribuenti e ci consentirà di avere più forza persuasiva nei confronti delle corti territoriali nei numerosi ricorsi in materia che abbiamo avviato sul territorio nazionale.

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