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Scandalo “estimi catastali” a Lecce. Fissata in Cassazione l’udienza il 21 giugno. Il relatore della Suprema Corte: rigettate il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

19 Maggio 2018 da dagata

Scandalo “estimi catastali” a Lecce. Fissata in Cassazione l’udienza il 21 giugno. Il relatore della Suprema Corte: rigettate il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

A seguito delle notifiche degli accertamenti catastali eseguiti a Lecce cinque anni fa, dopo le favorevoli sentenze delle Commissioni tributarie provinciale e regionale di Lecce, l’avvocato Maurizio Villani ci segnala che la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – Tributaria – ha fissato l’udienza in Camera di Consiglio il giorno 21 giugno c.a., con la favorevole proposta del Relatore in favore di un contribuente leccese. Infatti, il Relatore Consigliere ha proposto il rigetto del ricorso dell’Agenzia del Territorio di Lecce, difesa dall’Avvocatura dello Stato di Roma, perché totalmente infondato così come deciso dalla stessa Corte di Cassazione in un analogo giudizio con ordinanza n. 8741 depositata in Cancelleria il 10 aprile 2018, che ha confermato una sentenza della CTR del Lazio. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito e confermato il seguente principio di diritto:
“ … al riguardo pare opportuno ricordare che secondo l’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; conf., ex multis, n. 9629 del 2012, n. 16643 del 2013) “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non puo’ ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché’ da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento”; e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (v. Cass. n. 3156/15 cit.)”.
Tenuto conto della favorevole proposta del Relatore e dei recenti precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione – rileva Maurizio Villani – si può ben sperare in un esito favorevole del giudizio di annullamento totale degli avvisi di accertamento catastali notificati in massa ai contribuenti di Lecce oltre cinque anni fa. Insomma, per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, un’altra brutta tegola per l’Agenzia delle Entrate ed un’altra figuraccia per la precedente amministrazione del Comune di Lecce che diede stimolo ad una procedura di riclassamento generalizzato degli estimi catastali che si dimostrò non solo illegittima, ma anche foriera di gravi danni in capo all’erario per le spese di lite cui è stata condannata la pubblica amministrazione in una miriade di processi che l’hanno vista soccombente nei due gradi di merito della giustizia tributaria.

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