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Il Fisco non prova la notifica della cartella da oltre 90.000 euro: va annullata

29 Giugno 2019 da dagata

Il Fisco non prova la notifica della cartella da oltre 90.000 euro: va annullata. Importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Lecce che ha accolto l’appello di una società avverso l’estratto di ruolo per mancata notifica di una cartella di pagamento

Con un’importante sentenza, n. 1841/2019 pronunciata il 27/03/2019 e depositata il 10/06/2019, la CTR di Lecce – Sezione 24 (Presidente Bracciale – Relatore Monterisi – Giudice Schilardi) in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani, ha accolto l’appello proposto da una società avverso un estratto di ruolo con il quale la contribuente era venuta a conoscenza, per la prima volta, dell’esistenza di una cartella esattoriale alla stessa mai notificata. Mentre i giudici di primo grado avevano dichiarato il ricorso proposto dalla società inammissibile, in quanto – a loro dire – esperito nei confronti dell’estratto di ruolo, ovvero avverso un atto non notificato ed interno all’amministrazione, i giudici di secondo grado hanno accolto in toto le eccezioni proposte in appello, annullando la cartella esattoriale, quale atto presupposto all’iscrizione a ruolo, giammai notificata. In particolare, la CTR di Lecce, dopo aver sottolineato come l’omissione della notifica di un atto presupposto (cartella esattoriale) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale, ha dichiarato legittimo il comportamento della contribuente che aveva impugnato l’unico atto mediante il quale era venuta a conoscenza del suo debito, ovvero l’estratto di ruolo. Come sottolineato dall’Avv. Maurizio Villani e ripreso dai giudici in sentenza, in merito all’impugnazione dell’estratto di ruolo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19704 del 02 ottobre 2015, hanno avuto modo di ribadire la possibilità per il contribuente di far valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non validamente notificatogli, senza dover attendere la notifica di altro atto successivo che potrebbe essere, a sua volta, non notificato correttamente: tanto per garantire al contribuente l’accesso alla tutela giurisdizionale e, allo stesso tempo, per non vedersi pregiudicare la tutela patrimoniale. Fatta questa premessa, i giudici di secondo grado hanno poi constatato che, nel caso di specie, la cartella esattoriale non era stata correttamente notificata: in particolare, era stato fatto un tentativo di consegna della stessa mediante raccomandata a/r non giunto a buon fine e la società non aveva provveduto successivamente al ritiro presso l’ufficio postale. Nell’accogliere le doglianze della società contribuente, la CTR di Lecce ha posto in rilevo come “secondo i giudici della Suprema Corte, che non hanno modificato il proprio orientamento circa la validità della notifica, che avviene solo in caso di ritiro, si devono seguire, per le raccomandate A/R ordinarie, le regole del D.M. 1 ottobre 2008 articolo 25. D’altronde, se si è scelta la modalità di recapito con raccomandata A/R, le garanzie della notifica sono inferiori poiché si intendono perfezionate solo se il destinatario, o uno dei due consegnatari, abbiano ritirato la raccomandata”.
Infatti, la raccomandata informativa è prevista solo dall’art. 8 della Legge n. 890/1982 inerente agli atti giudiziari, cosicché, nel caso di specie, trattandosi di semplice raccomandata A/R era necessario (la qualcosa era avvenuta) il solo rilascio, da parte del postino, di un avviso di giacenza e non anche l’invio della raccomandata informativa; in questo caso, tuttavia, la notifica dell’atto prodromico non si era concretizzata in quanto la raccomandata contenente la cartella, compiuta la giacenza, senza che nessuno la ritirasse, era stata rinviata al mittente. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione dal valore importantissimo perchè costituisce un precedente molto significativo per casi del tutto analoghi nei quali i contribuenti lamentano di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento che, ove verificata l’omessa o l’irrituale notifica, potranno essere annullate anche e solo a seguito dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

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