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La Corte di Cassazione: il terzo trasportato deve provare la colpa del conducente anche nel sinistro con un solo veicolo

21 Dicembre 2021 da dagata

La Corte di Cassazione: il terzo trasportato deve provare la colpa del conducente anche nel sinistro con un solo veicolo. La contumacia del proprietario del mezzo e la mancata risposta all’interrogatorio formale non esonerano l’attore dall’onere di dimostrare la fondatezza della domanda

Il terzo trasportato che chiede il risarcimento del danno deve provare la colpa del conducente anche nel sinistro con un solo veicolo. La contumacia del proprietario del mezzo e la mancata risposta all’interrogatorio formale non esonerano, infatti, l’attore dall’onere di dimostrare la fondatezza della domanda. Lo ha ricordato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 40558/21 del 17 dicembre che ha respinto il ricorso di un uomo. Il ricorrente ha convenuto in giudizio una compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito a un sinistro stradale. In particolare ha esposto di essersi trovato a bordo del motociclo dell’assicurato e che quest’ultimo, intento a effettuare una svolta a destra, aveva perso il controllo del mezzo. Ha chiesto quindi che fosse accertata la responsabilità del conducente previo suo interrogatorio formale.Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendola sfornita di prova non potendosi acquisire gli elementi probatori necessari, con sufficiente grado di certezza, dal solo mancato interrogatorio formale. La decisione è stata quindi impugnata in tribunale dove il danneggiato ha sostenuto che la descrizione della dinamica del sinistro non era stata contestata dall’assicurazione e quindi, in assenza di contestazione specifica, il giudice avrebbe dovuto ritenere provato quanto dedotto. Inoltre la descrizione della dinamica era stata indicata come oggetto dell’interrogatorio formale del conducente del motociclo, il quale, senza addurre alcuna giustificazione, non si era presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli, sicché il giudice avrebbe dovuto considerare provati e ammessi i fatti oggetto dell’interrogatorio formale. Il tribunale ha respinto l’impugnazione e la vertenza è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che la qualifica di terzo trasportato non era stata contestata e quindi il tribunale l’avrebbe dovuta ritenere provata con conseguente diritto al risarcimento. Nella ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Suprema corte spiega come, nel respingere la domanda, quando il veicolo coinvolto è uno solo, come nel caso in esame, il trasportato deve agire contro il proprietario o il conducente e può avvalersi dell’articolo 2054 del codice civile. Tuttavia in tale evenienza difettano i presupposti che giustificano la semplificazione, sul piano dell’onere probatorio, della posizione del terzo trasportato, che consente di richiedergli solo la prova dell‘esistenza del danno e dell’essere stato a bordo del veicolo coinvolto nell’incidente nella veste di terzo trasportato. Infatti quando il veicolo implicato nel sinistro è solo quello a bordo del quale viaggiava il danneggiato, il ricorrente può sempre avvalersi dell’articolo 2054 del codice civile ma deve rispettare gli oneri probatori previsti dalla norma. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all’interrogatorio formale non esonerano l’attore dall’onere di provare la fondatezza della propria domanda né gli permettono, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, di ritenere provati i propri assunti.

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