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La Cassazione: la banca risarcisce al cliente rivalutazione e interessi compensativi dalla sottoscrizione dei bond argentini

15 Settembre 2022 da dagata

La Cassazione: la banca risarcisce al cliente rivalutazione e interessi compensativi dalla sottoscrizione dei bond argentini. L’inadempimento di obbligazioni contrattuali non pecuniarie costituisce un debito di valore e non di valuta

La banca è tenuta a risarcire al cliente rivalutazione e interessi compensativi dalla sottoscrizione dei bond argentini. L’inadempimento di obbligazioni contrattuali non pecuniarie costituisce, infatti, un debito di valore e non di valuta. Lo ha affermato la Cassazione che ha accolto il ricorso di alcuni investitori. Il tribunale, in accoglimento della domanda, aveva condannato l’istituto di credito a pagare ai clienti il danno loro derivato dalla sottoscrizione di obbligazioni argentine. La corte d’appello ha poi confermato la decisione non riconoscendo ai danneggiati il lucro cessante da impossibilità di reinvestimento del capitale. La vertenza è così giunta in Cassazione dove i ricorrenti hanno contestato la decisione nella parte in cui aveva fatto decorrere dal giorno della notifica della domanda la rivalutazione del credito e la decorrenza degli interessi compensativi del lucro cessante anziché dal giorno in cui era avvenuta l’operazione di sottoscrizione dei bond. . Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ l’obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno. Al creditore spettano pertanto di diritto gli interessi di natura compensativa secondo un saggio determinato in via equitativa. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che il ricorso degli investitori deve essere accolto in esecuzione del principio di diritto secondo cui «l’obbligazione di risarcimento del danno cagionato da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore: al relativo creditore è dunque riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria, applicabile dal giorno di verificazione dell’evento dannoso, e degli interessi compensativi secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa».”

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