Cassazione lavoro: gravi sanzioni disciplinari fino al licenziamento per gli impiegati-massoni
dagata
Cassazione lavoro: gravi sanzioni disciplinari fino al licenziamento per gli impiegati-massoni. Un dipendente dell’Amministrazione Finanziaria come un funzionario dell’Agenzia delle Entrate che omette di dichiarare la propria appartenenza a una loggia massonica rischia gravi sanzioni disciplinari, fino al licenziamento. Serve trasparenza assoluta nelle Entrate
Stop al dipendente delle Entrate che tace all’Agenzia di essere massone. L’adesione alla loggia, infatti, va comunicata perché l’amministrazione deve poter verificare eventuali conflitti d’interesse, soprattutto per l’appartenenza ad associazioni che richiedono un giuramento di fedeltà. E ciò a prescindere da episodi specifici e a maggior ragione per i dipendenti delle agenzie fiscali, ai quali si richiede trasparenza assoluta. L’omissione è sanzionata sul piano disciplinare con la sospensione dal servizio, mentre va esclusa la violazione dello statuto dei lavoratori: l’obbligo di comunicare l’iscrizione alla loggia non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali dell’interessato mentre serve a controllare l’attitudine professionale del lavoratore che impone anzitutto il rispetto dei doveri dell’impiegato pubblico. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 24875 del 31/08/2026. Accolto il ricorso delle Entrate: sbaglia la Corte d’appello ad annullare la sanzione dopo il tribunale ha ridotto a una multa pari a tre ore di retribuzione la sospensione di trenta giorni decisa dall’amministrazione a carico del dipendente che era legale rappresentante di due logge massoniche. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Trova ingresso la censura che denuncia la violazione dell’articolo 5, comma 1, del dpr 16.04.2013, n. 62: la comunicazione è obbligatoria anche se il fatto non risulta di per sé illecito perché l’amministrazione deve accertare se l’adesione a un’organizzazione può interferire con l’attività dell’ufficio, come nel caso di associazioni che prescrivono agli iscritti «stringenti obblighi di fedeltà e reciproca assistenza»; i quali possono entrare in conflitto con quelli di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico che gravano sul dipendente delle amministrazioni dello Stato”. Ai magistrati, ad esempio, è vietato iscriversi a logge massoniche anche non segrete per tutelare l’immagine d’indipendenza. E se giudici e pm non costituiscono un parametro, il dpr 16/01/2002, n. 18, costituisce per il personale delle agenzie fiscali disciplina speciale rispetto al codice di comportamento dei dipendenti pubblici con un regime di incompatibilità ancora più rigoroso.
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