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Una nuova stagione per le energie rinnovabili: breve sintesi delle principali novità

14 Maggio 2008 da dps-ufficiostampa

Come è noto la Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ed il comma 4-bis dell’articolo 26 della Decreto Legge n. 159, convertito in legge con Legge n. 222/2007 (collegato alla Finanziaria 2008), hanno consolidato le basi giuridiche per un nuova stagione  di sviluppo delle energie rinnovabili e ciò per recuperare il grave ritardo segnato dall’Italia ed anche  sotto la spinta dell’azione dell’Unione Europea.  Il 23 gennaio 2008 è stato approvato dall’Unione Europea il  pacchetto “Energia e clima” che prevede al 2020 il raggiungimento del 20% di produzione di energia da fonte rinnovabile, il 20% di risparmio dei consumi energetici ed il 20% dell’abbattimento delle emissioni di CO2 .
Esso comprende anche la nuova Direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, che include, oltre la produzione elettrica, anche la produzione di calore
e freddo e dovrà diventare  operativa nel 2010. Sono stati fissati  al 2020 obiettivi obbligatori per ogni paese, da raggiungere gradualmente passando attraverso obiettivi intermedi. L’Italia è chiamata a compiere un grandissimo sforzo dovendo incrementare di ben 13 punti percentuali, calcolati sui consumi finali di energia, l’attuale produzione di energia da fonte rinnovabile, cioè pari alla produzione di circa 21 milioni di tep (fonte “Position paper” del Governo).

 A) Con la Finanziaria 2008 e con il suo collegato è stato approvato un nuovo sistema incentivante sia per piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), cioè di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW ed a 200kW per gli impianti eolici on-shore, che per  medi e grandi IAFR, cioè di potenza nominale media annua superiore a 1 MW ed a 200kW per gli impianti eolici.
Gli impianti di piccola taglia, salvo gli impianti fotovoltaici, sono incentivati, su richiesta del produttore in alternativa ai certificati verdi, con nuovo “conto energia”, cioè con una tariffa onnicomprensiva della durata di quindici anni, differenziata per fonte ed aggiornabile ogni tre anni (Tabella 2, comma 145, articolo 2 della Legge n. 244/2007).
Gli impianti medi e grandi sono incentivati, invece, con i “certificati verdi” (CV), riformulati e differenziati per fonte tramite coefficienti moltiplicativi (K), aggiornabili anch’essi ogni tre anni (Tabella 1, comma 144, articolo 2 della Legge n. 244/2007).
La taglia dei CV è stata ridotta dal 50MWh ad 1MWh e l’incremento dell’obbligo di produzione di energia elettrica  da IAFR è stato portato a 0,75% all’anno fino al 2012 (3,80% è la percentuale per il 2008).
Il valore nominale dei CV (€/MWh) è stabilito come segue:

[180- Prezzo cessione dell’energia]

Il valore di 180€/MWh è stato fissato dalla Legge n. 244/2007, mentre il prezzo di cessione è stato fissato, per il 2008, con Delibera dell’Autorità per l’energia ed il gas (AEEG) ARG/elt 24/08 in 67,12€/MWh.
Pertanto il valore nominale di riferimento per il 2008 del CV  è di 112,88€/MWh, inferiore a quello fissato per l’anno 2007 di120,19 €/ MWh.
Ma il valore effettivo per fonte è dato da:

CV= ERI xK)

 dove ERI è l’energia rinnovabile netta annua riconoscibile all’intervento per impianti nuovi, per potenziamenti, per rifacimenti, per riattivazioni, per impianti ibridi, per impianti di co-combustione, così come è stabilito dal DM 21 dicembre 2007 del Ministero dello Sviluppo economico.
E’ previsto dal suddetto DM che non debba beneficiare dei certificati verdi la produzione di energia elettrica da rifiuti e da CDR (Combustibile derivato da rifiuti), con l’esclusione della quota imputabile alla parte biodegradabile, nonché gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ed alimentati con l’idrogeno, fatto salvo per quelli avviati nel periodo compreso fra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007 e che entreranno in esercizio entro fine 2008.
Le fonti energetiche rinnovabili sono soltanto quelle indicati espressamente nella lettera a) dell’articolo 1 del D.Lgs n. 387/2003 e non altre e cioè le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
In particolare, per biomasse è intesa la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Tuttavia sono in forte ritardo i decreti attuativi per passare dal vecchio regime al nuovo regime incentivante (comma 150 dell’articolo 2 della Legge n. 244/2007), in assenza dei quali è praticamente impossibile applicare le nuove disposizioni, soprattutto quelle relative al nuovo “conto energia”, in particolare per l’utilizzo delle biomasse.
Non è chiaro anche il meccanismo della revisione triennale  del conto energia e dei coefficienti moltiplicativi. Sarebbe auspicabile un meccanismo analogo per la revisione delle tariffe incentivanti previste per il fotovoltaico.
A ciò si aggiunga l’incertezza e i valori decrescenti di mercato dei certificati verdi per eccesso di offerta che si sta verificando.
Nel 2007 sono stati quotati sul mercato a prezzi inferiori di circa il 40% rispetto a quanto indicato dal Gestore dei servizi elettrici.
Gli operatori del settore ritengono che le misure previste nella Finanziaria 2008  non siano sufficienti a risolvere i problemi di un mercato già saturo, anche a causa della possibilità data alle società elettriche di poter rispettare l’obbligo con energia rinnovabile importata.
Propongono di modificare il sistema stesso di determinazione della quota d’obbligo, prendendo a base di riferimento tutta l’energia venduta e consumata in Italia.

B) Sono previste nuove e più incisive misure per l’accesso alle reti elettriche per gli IAFR (lettere da f-bis a f-septies del comma 2 dell’articolo 14 del D.Lgs n. 387/2003), nonché ulteriori semplificazioni autorizzative  per la costruzione e gestione degli stessi di piccola taglia (Tabella A dell’articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003) per i quali è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività (DIA) (fino a 20kWp per gli impianti fotovoltaici).

C) Si fa presente che l’AEEG, in attuazione delle previsioni delle suddette lettere, con l’esclusione delle lettere f-ter e f-septies, ha posto all’attenzione del pubblico il documento DCO5/08 contenente “Il testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica” e ciò al fine di superare gli ostacoli finora frapposti dai gestori per l’allaccio alle reti di distribuzione.  Per gli IAFR  è previsto un particolare regime agevolato. A breve è prevista l’approvazione del testo definitivo che sostituirà le altre regolamentazioni in vigore. Analogamente l’AEEG pensa di emanare un apposito provvedimento anche per gli allacci al di sotto di 1kV.
Di notevole interesse è anche la Delibera ARG/el 33/08 dell’AEEG contente le “Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1kV”. L’allegato B costituisce la regola tecnica di connessione alle reti CEI 0-16 che sostituisce tutte le altre in vigore dei diversi gestori delle reti.

D) Di grande interesse è anche la previsione dell’estensione dello scambio sul posto a tutti gli IAFR di potenza nominale media annua inferiore a 200kW (lettera a), comma 150 dell’articolo 2 della Legge n. 244/2007).
Come è noto,  per gli impianti cogenerativi ad alta efficienza, il D.Lgs n. 20/2007 già prevede lo scambio sul posto per gli impianti fino a 200kW e la remunerazione integrale dell’energia non consumata.

E) Di rilievo è anche l’applicazione della tariffa incentivante prevista dal DM 19 febbraio 2007 per gli impianti fotovoltaici integrati, per qualsiasi tipologia di intervento messo in atto dagli Enti locali come individuati dal D.Lgs 267/2000 (Testo unico sugli Enti Locali) e cioè dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dall’Unione dei Comuni e  dalle  Città Metropolitane, nonché la semplificazione autorizzativa per l’autorizzazione in unica soluzione di più interventi da parte degli stessi Enti Locali (comma 173 e 174 dell’articolo 2  della Legge n. 244/2007).

F) Si ricordano, infine, il comma 6 ed il comma 289 dell’articolo 1della Legge n. 244/2007.
Il comma 6 prevede la possibilità di  ridurre l’ICI, a decorrere  dal 2009, al di sotto del 4 per mille sugli immobili per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione debbono essere disciplinate con apposita regolamentazione comunale.
Mentre il comma 189 è previsto l’obbligo, a partire sempre dal 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, di installare di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Anche in questo caso, per essere efficace, i comuni si dovranno recepire tale disposizione nei regolamenti edilizi.
L’applicabilità concreta di tali disposizioni, pertanto, è demandata alla capacità di iniziativa dei comuni stessi, in assenza dei quali sono destinati a rimanere lettera morta.

G) Si ricorda, infine, un’ulteriore agevolazione a favore della produzione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile.
Infatti la Delibera 280/2007 dell’AEEG prevede l’estensione del ritiro dedicato, a cura del solo GSE, dell’energia prodotta dagli IAFR, non solo dagli impianti fotovoltaici, nonché il riconoscimento di un prezzo amministrato, differenziato per quantità di energia  ceduta fino 2 milioni di kWh, rivalutabile annualmente.

Ing. Mario Stizza

 

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