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Noleggio bagni chimici per cantieri edili

16 Maggio 2019 da marketingseo

Il noleggio dei bagni chimici può essere richiesto per diverse occasioni che vanno dagli eventi, dai concerti e dalle sagre, fino all’utilizzo in cantieri edili o per uso privato.

In particolare, quando apre un cantiere, nella maggior parte dei casi è obbligatorio noleggiare i wc chimici, ma come calcolare il numero preciso di unità che servono? I bagni chimici sono sempre obbligatori? Ci sono delle normative di riferimento? Sanzioni a cui si va incontro? Scopriamolo.

Qualunque impresa edile che si trova a dover allestire un cantiere deve essere a conoscenza delle norme che bisogna rispettare, delle prescrizioni stabilite dalla legge e delle sanzioni a cui si va incontro in caso non vengano rispettare le norme.

Andando più nel dettaglio: quando si apre un cantiere, la norma a cui il datore di lavoro deve attenersi è la metà dell’allegato XIII al Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il D.lgs 81/08, riguardante l’igiene e i servizi nei cantieri edili.

La normativa elencate cosa deve essere presente all’interno di un cantiere per assicurare agli operari le migliori condizioni di lavoro; l’articolo 96 parla dell’obbligatorietà dell’uso di strutture igieniche pulite e stabilisce, il numero di unità necessarie, in base al numero degli operai presenti.

Se non si rispettano le norme, il datore di lavoro subisce delle sanzioni, nella maggior parte dei casi, anche molto importanti.

Come devono essere strutturati i bagni chimici nei cantieri?

Bisogna sempre tutelare e salvaguardare il lavoratore sul posto di lavoro, assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie è davvero il minimo, anche nel rispetto della persona.

L’impresa edile che deve noleggiare bagni chimici a Bergamo, deve rispettare le norme di cui abbiamo parlato prima e adottare le misure che si trovano nell’allegato XIII al punto 3 “Gabinetti e Lavabo”.

Il numero di servizi igienici deve essere proporzionale a quello dei lavoratori del cantiere, la legge prevende un lavabo ogni 5 lavoratori e un gabinetto ogni 10.

I bagni chimici dovranno avere strutture in grado di assicurare l’igiene. Nel caso in cui non vengono rispettate le norme, le sanzioni variano da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 2000 euro, nei casi più gravi di adempienza, sono previsti fino a 2 mesi di reclusione.

Le aziende di noleggio bagno chimici devono rispettare le disposizioni, in particolar modo fare riferimento alla normativa europea UNI EN 16194, che stabilisce i requisiti minimi di un bagno portatile.

Il bagno chimico deve misurare almeno un metro quadro per due metri di altezza, garantire visibilità e avere un impianto di ventilazione efficace; la porta deve chiudersi da sola e avere un indicatore di libero/occupato, può essere bloccata dall’interno, ma in caso di emergenza, anche sbloccabile da fuori.

Devono essere presenti carta igienica, serbatoio per reflui con tavoletta, una qualunque forma di appoggio che favorisca la posizione seduta e un serbatoio per reflui che sia rivolto all’sterno. Inoltre, possono essere aggiunti illuminazione interna e gel igienizzante, questi ultimi due elementi non son obbligatori ma è sicuramente utili integrarli.

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